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E2030 infatti, risulta fra i Soggetti che posso accedere al PNRR e farti godere dei benefici derivanti dal PNRR avendo gestito, come richiesto dal bando, infrastrutture di ricarica operative sul territorio dell’Unione europea.

7.500 infrastrutture di ricarica super-veloci per veicoli elettrici sulle strade extraurbane, escluse le autostrade
13.755 infrastrutture di ricarica veloci nei centri urbani
Sulle superstrade sono previste installazioni di colonnine super-veloci da 175 kW, per garantire ricariche in tempi brevi, con installazioni presso stazioni di servizio e aree di parcheggio esistenti
Nei centri urbani, invece, colonnine da almeno 90 kW tenendo conto dei criteri dell’attuale parco circolante, della disponibilità di rimesse, parcheggi, box auto privati, della qualità dell’aria, dell’attuale penetrazione di auto elettriche e della vocazione turistica dei Comuni
Decreto 12 gennaio 2023, n. 10: le indicazioni del MASE per l’installazione delle colonnine sulle superstrade.
Il primo provvedimento individua i criteri e le modalità per la concessione di benefici a fondo perduto al fine di incentivare la realizzazione di almeno 7.500 infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultrafast sulle superstrade.
Risorse finanziarie
- Anno 2023: 149.352.660 euro;
- Anno 2024: 143.017.650 euro;
- Anno 2025: 67.573.440 euro.
Soggetti beneficiari
I soggetti che possono beneficiare di tali agevolazioni sono tutte le imprese o gli RTI che, alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio stesso, dimostrano di aver gestito infrastrutture di ricarica operative sul territorio dell’Unione europea, in misura pari ad almeno il 5% del numero di infrastrutture di ricarica per cui hanno presentato istanza.
Progetti ammissibili
- sono avviati successivamente alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio;
- garantiscono, per ciascuno degli ambiti e per ciascuno dei lotti, la realizzazione del numero minimo di infrastrutture di ricarica, come stabilito all’allegato 2 del decreto;
- sono forniti del preventivo di connessione;
- sono corredati da un accordo con il gestore della stazione per la realizzazione delle nuove infrastrutture, se le infrastrutture di ricarica sono ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e l’istanza di ammissione al beneficio è presentata da un soggetto diverso dal gestore della stazione;
- sono corredati da un accordo con il proprietario per la realizzazione delle nuove infrastrutture, se le infrastrutture di ricarica sono ubicate presso aree private ad accesso pubblico;
- rispettano i requisiti tecnici individuati nell’allegato 1.
Viene, inoltre, chiarito che i soggetti che presentano istanza di ammissione al beneficio devono disporre dei titoli autorizzativi per la costruzione e l’esercizio dei suddetti progetti.
Spese ammissibili
- l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica da almeno 175 kW di potenza, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie all’istallazione delle infrastrutture e dei dispositivi per il monitoraggio delle stesse, con un costo specifico massimo ammissibile pari a 81.000 euro per infrastruttura di ricarica;
- i costi per la connessione alla rete elettrica, nel limite massimo del 40% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera dell’infrastruttura di ricarica;
- le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera della infrastruttura di ricarica.
Al contrario, non sono ammissibili:
- i costi delle unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica;
- le spese relative all’acquisizione di terreni e altri beni immobili, gli eventuali costi connessi a diritti reali e/o personali di godimento, come l’affitto, la locazione e la servitù;
- le spese per consulenze di qualsiasi genere;
- le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere.
Contributo concedibile
Il decreto passa poi ad esaminare le procedure ed i criteri di selezione.
La parte finale, invece, fornisce le indicazioni circa la realizzazione degli interventi e gli adempimenti a carico dei beneficiari, ossia:
- entrata in esercizio delle infrastrutture;
- erogazione del contributo;
- ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari;
- revoca del contributo.
Erogazione del contributo
Per i progetti ammessi al beneficio, il soggetto gestore procede all’erogazione delle agevolazioni a seguito della presentazione della richiesta di erogazione, formulata utilizzando lo schema allegato al provvedimento. Nello specifico, la richiesta deve contenere la documentazione di dettaglio comprovante le spese sostenute e i target conseguiti.
Sono ammesse esclusivamente le spese quietanziate entro il 31 dicembre 2025.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 14 febbraio, il Ministero individuerà il soggetto gestore e definirà i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio, i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi, nonché gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’investimento.
Il secondo decreto definisce, invece, i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di incentivare la realizzazione di almeno 13.755 infrastrutture di ricarica veloci per veicoli elettrici nei centri urbani.
Risorse finanziarie
- Anno 2023: 127.116.925 euro;
- Anno 2024: 127.116.925 euro;
- Anno 2025: 98.925.775 euro.
Soggetti beneficiari
Progetti ammissibili
- sono avviati successivamente alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio;
- garantiscono, per ciascuno degli ambiti e per ciascuno dei lotti, la realizzazione del numero minimo di infrastrutture di ricarica, come stabilito all’allegato 2 del decreto;
- sono forniti del preventivo di connessione;
- sono corredati da un accordo con il gestore della stazione per la realizzazione delle nuove infrastrutture, se le infrastrutture di ricarica sono ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e l’istanza di ammissione al beneficio è presentata da un soggetto diverso dal gestore della stazione;
- sono corredati da un accordo con il proprietario per la realizzazione delle nuove infrastrutture, se le infrastrutture di ricarica sono ubicate presso aree private ad accesso pubblico;
- rispettano i requisiti tecnici individuati nell’allegato 1.
Nei centri urbani si installeranno colonnine da almeno 90 kW e si terrà conto nella definizione dei criteri dell’attuale parco circolante, della disponibilità di rimesse, parcheggi, box auto privati, della qualità dell’aria, dell’attuale penetrazione di auto elettriche e della vocazione turistica dei Comuni.
Per i punti di ricarica nei centri urbani, si terrà conto dell’attuale parco circolante, della disponibilità di rimesse, parcheggi e box auto privati, della qualità dell’aria e della vocazione turistica dei Comuni.